(massima n. 1)
L'attenuante di cui all'art. 609-bis ultimo comma cod. pen. non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesivitą del reato rispetto al bene giuridico tutelato. Ai fini del riconoscimento della diminuzione di pena per i casi di minore gravitą, il giudice deve effettuare una valutazione globale del fatto, considerando la qualitą dell'atto compiuto, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche della stessa, le caratteristiche psicologiche della vittima in relazione all'etą e l'entitą della compressione della libertą sessuale.