(massima n. 1)
La circostanza aggravante della finalitā di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso (giā prevista dall'art. 3, comma 1, D.L. n. 122 del 1993, cit. e, oggi, dall'art. 604-ter, comma 1, cod. pen. ex art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21) č configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferioritā di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente.