(massima n. 1)
La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non possa di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603 bis cod. pen.; tuttavia lo stato di bisogno nella condizione di difficoltà economica delle vittime è capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione, trattandosi di persone non più giovani e non particolarmente specializzate, e quindi prive della possibilità di reperire facilmente un'occupazione lavorativa.