(massima n. 1)
La competenza territoriale del giudice in materia di reati di sfruttamento del lavoro, ex art. 603-bis cod. pen., può essere radicata nel luogo dove è avvenuta la fase del reclutamento dei lavoratori sfruttati, anche qualora il datore di lavoro non si ritenga responsabile della condotta di reclutamento stessa.