(massima n. 1)
Non configura il reato di vendita dì prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) la vendita che abbia per oggetto magliette aventi scritte uguali a quelle apposte sui propri prodotti da altra società, atteso che ai fini dell'integrazione di tale fattispecie incriminatrice è necessario che l'induzione in errore sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi, e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo, inteso quale elemento - nominativo o figurativo - che identifica il produttore del bene, mentre la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto non comporta violazione del marchio, sia perché non si tratta di marchio, sia perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendosi, invece, ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali, ad esempio per concorrenza sleale.