(massima n. 1)
Per la configurabilitā del reato di cui all'articolo 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) č necessario che l'induzione in inganno sia prodotta da ''nomi, marchi o segni distintivi" (nella specie, la Corte ha escluso la configurabilitā di tale reato, atteso che la presunta induzione in errore circa la provenienza dei prodotti non dipendeva tanto dall'uso di segni distintivi equivoci, quanto piuttosto dalla asserita riproduzione di motivi estetici sulle magliette, cosicché sembrava maggiormente verosimile ipotizzare la sussistenza degli illeciti civili e commerciali, ad esempio per concorrenza sleale, piuttosto che la configurabilitā di illeciti penali).