Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6197 del 4 dicembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p., la condotta descritta con l'espressione "mette altrimenti in circolazione", che nella fattispecie è alternativa a quella del "porre in vendita", avuto riguardo all'oggetto giuridico del reato, alla diversità lessicale rispetto all'espressione "mettere in commercio", presente nella diversa fattispecie di cui all'art. 516 c.p., nonché alla finalità del precetto, deve ritenersi riferita a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.