Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20600 del 24 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma di cui all'art. 517 c.p. ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché sia idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore, essendo vietato al produttore usare detti segni in modo artificioso ed equivoco, dando al consumatore la possibilità di trarre il convincimento che il prodotto sia stato fabbricato in uno stabilimento invece che nell'altro, reale luogo di produzione. È sufficiente pertanto che il pericolo della confusione nel soggetto acquirente si verifichi anche solo attraverso un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale è quello compiuto dal consumatore di media diligenza e di non particolare diligenza, non potendosi ritenere scriminata la condotta - trattandosi di reato di pericolo presunto - di chi metta in circolazione prodotti con nomi, marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto usati in modo illegittimo, non occorrendo inoltre - per la realizzazione del reato in esame - un'imitazione completa della denominazione o dei segni distintivi usati da altre ditte, bastando l'uso di denominazioni o segni equivoci che rendano possibile l'inganno (confermato, nel caso di specie, il sequestro probatorio di capi di abbigliamento che rappresentavano personaggi con marchio registrato, ma che presentavano una forte similitudine con i personaggi originali).

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