(massima n. 1)
Sussiste piena continuitą normativa tra la fattispecie di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 formalmente abrogata dall'art. 8 d.lg. 1° marzo 2018, n. 21 e la fattispecie di cui all'art. 512-bis c.p., contestualmente introdotta in applicazione del principio della riserva di codice.