Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22651 del 5 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella vendita di immobili a uso abitativo, il mancato possesso del certificato di abitabilità può giustificare il rifiuto di adempiere da parte dell'acquirente. Il venditore è tenuto a consegnare tale certificato, che rappresenta un documento essenziale ai sensi dell'art. 1477, comma terzo, c.c. La sua mancanza può configurare l'ipotesi di vendita di aliud pro alio, qualora le difformità riscontrate non siano sanabili oppure un vizio contrattuale con conseguente responsabilità risarcitoria del venditore se l'inadempimento non risulti grave.

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