(massima n. 1)
La consegna ritardata del certificato di agibilitą, che presuppone la regolaritą urbanistica dell'immobile, non costituisce di per sé grave inadempimento dell'obbligazione del venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c. qualora tale ritardo sia imputabile alle lungaggini dell'autoritą amministrativa nell'esaminare la pratica edilizia di sanatoria.