Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28416 del 5 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vendita di immobili, il venditore è obbligato non solo a trasferire la proprietà del bene, ma anche a consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, inclusi quelli relativi alla conformità urbanistica e all'abitabilità (art. 1477, terzo comma, cod. civ.). La mancata consegna del certificato di abitabilità, ove non compensata dal silenzio assenso perfezionato secondo la normativa vigente, può giustificare una richiesta di risarcimento del danno da parte dell'acquirente.

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