(massima n. 1)
Le maggiori imposte accertate dall'erario in seguito ad un procedimento sanzionatorio per elusione fiscale sono da imputarsi all'acquirente come spese accessorie alla vendita, ai sensi dell'art. 1475 c.c., quando ciò è previsto dal contratto di vendita. Tale principio vale anche quando l'amministrazione finanziaria abbia ottenuto il pagamento da uno degli obbligati solidali.