(massima n. 1)
In tema di detenzione di materiale pedopornografico, ove sia dedotta la mancata consapevolezza dell'imputato in ordine alla creazione in automatico, da parte dell'applicazione Telegram, di cartelle di salvataggio sulla quale sono stati salvati i file di contenuto multimediale veicolati sul suo profilo web, cartelle rimaste nella memoria anche dopo la rimozione dell'applicativo dai dispositivi, il giudice č tenuto a verificare tali circostanze per indagare la sussistenza dell'elemento psicologico.