(massima n. 1)
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la ritenuta configurabilitą dell'aggravante dell'ingente quantitą del materiale pedopornografico detenuto, di cui all'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen., a fronte di un'imputazione in cui, senza richiamare espressamente tale previsione, si contesti la detenzione di tal genere di materiale con riferimento a centinaia di immagini e di video", posto che la concreta formulazione dell'addebito, incentrando il disvalore della condotta anche sull'ingente dato quantitativo, consente all'imputato un adeguato esercizio dei diritti di difesa.