(massima n. 1)
In tema di pornografia minorile, non impedisce la configurabilitā del delitto di cui all'art. 600-quater, comma primo, cod. pen., il mancato rinvenimento e sequestro del materiale realizzato utilizzando minori di anni diciotto, nel caso in cui l'esistenza di tale materiale e la sua natura sia desumibile "aliunde", in termini di certezza processuale, all'esito di un procedimento logico dotato di elevato grado di credibilitā razionale. (Fattispecie in cui il carattere pedopornografico di una fotografia non acquisita agli atti processuali č stato desunto dal contenuto dei messaggi telefonici intercorsi tra l'imputato e la persona offesa).