Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6186 del 7 marzo 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltā riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; č invece la parte che assume l'illegittimitā del recesso (ad esempio per arbitrarietā e contrarietā al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto.

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