(massima n. 1)
La sussistenza del reato di cui di cui all'art. 600 ter, co. 3°, c.p. deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di file-sharing che comportino nella rete internet l'acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontā dell'agente di divulgare tale materiale.