(massima n. 1)
Per rientrare nella sfera di irrilevanza penale ricondotta alla nell'ambito dell'art. 600 ter, 1° co., c.p., occorre che la produzione di materiale pornografico sia realizzata senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per esprimere un valido consenso agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, sicché è escluso da questa ipotesi il caso nel quale il consenso sia stato carpito con elementi decettivi.