(massima n. 1)
Il reato di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter cod. pen., in quanto posto a tutela del bene giuridico della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pornografico, è configurabile anche a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale produzione. Ciononostante, nella produzione di materiale concernente minori non coinvolti in attività sessuali esplicite, simulate o reali, è la finalità che sorregge la rappresentazione degli organi sessuali a poterne determinare il carattere pedopornografico o meno e, dunque, la rilevanza penale della condotta. Se certamente possono darsi finalità rappresentative lecite (si pensi, ad es., a scopi scientifici, didattici, culturali, di mero ricordo legato a momenti familiari), il reato sussiste quando la rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia invece qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo. E detto scopo - che certamente può evincersi dal contenuto del documento o dalla natura delle immagini rappresentate - può ricavarsi anche aliunde. Ciò che oggettivizza e connota il disvalore penale del fatto, escludendo arbitrarie applicazione della norma a condotte inoffensive ed agganciate a chiavi di lettura meramente soggettive, è che la rappresentazione deve necessariamente riguardare gli organi sessuali dei minori di età e per questo, laddove lo scopo sia illecito nei termini sopra precisati, essa è lesiva della dignità dei soggetti raffigurati e foriera di diffusione nel perverso circuito della pedofilia.