(massima n. 1)
Al fine della configurabilità del delitto di pornografia minorile, il carattere pedopornografico del materiale prodotto non presuppone necessariamente un'interazione consapevole fra l'autore della condotta e il minore rappresentato, ma può essere individuato nella rappresentazione di movimenti o di posizione del minore che, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente, presentino uno scopo sessuale.