(massima n. 1)
Ai fini della pornografia minorile, il discrimine fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante risiede nella configurabilitą dell'utilizzazione, sicché dalla sfera applicativa dell'art. 600 ter c.p. fuoriesce la sola produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso da colui che abbia raggiunto l'etą per manifestarlo.