Cassazione penale Sez. III sentenza n. 44016 del 12 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della pornografia minorile, il discrimine fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante risiede nella configurabilitą dell'utilizzazione, sicché dalla sfera applicativa dell'art. 600 ter c.p. fuoriesce la sola produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso da colui che abbia raggiunto l'etą per manifestarlo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.