(massima n. 1)
Risponde del delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter, co. 1°, n. 1, c.p. colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzandone l'intenzione gią esistente ma non ancora consolidata in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore.