(massima n. 1)
Il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter, co. 1°, n. 1, c.p. può concorrere con quello di atti sessuali con minorenne ove l'agente induca il minorenne dapprima a compiere su di sé atti sessuali e poi a registrare e a inviargli filmati di contenuto pedopornografico.