(massima n. 1)
La configurabilità della condotta di utilizzazione, rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 600 ter, 1 co., può essere esclusa solo attraverso un'approfondita valutazione demandata al giudice di merito e, pertanto, sottratta al sindacato di legittimità nella misura in cui sia sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici; tale valutazione deve essere ispirata a criteri di particolare prudenza nel caso in cui la relazione tra il maggiorenne e il minorenne rappresentato nei supporti a contenuto pornografico realizzati sia caratterizzata da elementi di violenza, minaccia, sopraffazione.