(massima n. 1)
La sussistenza della riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, per il principio di consunzione, esclude la configurabilità della fattispecie incriminatrice di maltrattamenti in famiglia dal momento che la condotta tipica della prima è caratterizzata dallo stato di sfruttamento del soggetto passivo e implica per sua natura il maltrattamento.