Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2450 del 5 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è integrato allorché il soggetto attivo approfittando della condizione di vulnerabilità della vittima l'abbia ridotta e mantenuta in uno stato di soggezione psicologica continuativa della quale si sia valso per sfruttarla sul piano lavorativo o per imporle altri obblighi di facere.

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