(massima n. 1)
Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è integrato allorché il soggetto attivo approfittando della condizione di vulnerabilità della vittima l'abbia ridotta e mantenuta in uno stato di soggezione psicologica continuativa della quale si sia valso per sfruttarla sul piano lavorativo o per imporle altri obblighi di facere.