Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16136 del 16 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La situazione di vulnerabilità della vittima, intesa come debolezza o mancanza materiale o morale, è sufficiente a configurare il reato di riduzione in schiavitù o servitù, senza necessità di una totale privazione della libertà, ma soltanto di una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione.

(massima n. 2)

Nell'ambito della riduzione o del mantenimento in schiavitù o in servitù, occorre che si realizzi una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale.

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