(massima n. 1)
Nell'ambito della riduzione o del mantenimento in schiavitù o in servitù, la condotta del soggetto attivo deve essere causa dello stato di soggezione continuativa della vittima, e cioè di un asservimento non episodico, ma protratto nel tempo che dia luogo a una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale.