(massima n. 1)
L'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen. in tema di offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti giudiziali, trova applicazione nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o nell'ottica dell'accoglimento della domanda proposta, senza che esse debbano essere necessarie o avere un contenuto minimo di veritą.