(massima n. 1)
L'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore. Sul discrimine tra diffamazione e ingiuria in caso di offese espresse per il tramite di piattaforme telematiche con servizio di messaggistica istantanea e comunicazione a più voci, soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso (come, appunto, nel caso di messaggistica istantanea con annesso servizio di videochiamata e chiamate cd. VoIP-voce tramite protocollo internet) vale a configurare l'ipotesi dell'ingiuria. In difetto del requisito della contestualità (che, in generale, va di volta in volta verificato, in relazione alle specificità dei singoli casi), l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore, nel qual caso, si profila l'ipotesi della diffamazione. In considerazione dei tanti, possibili contesti (legati o non al progresso tecnologico) in cui un'espressione offensiva può esternarsi, può dunque osservarsi che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa, a condizione che essi siano, in quel momento e in quel luogo (virtuale o non), in grado di difendersi.