Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3453 del 12 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario. Cosicché, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione. La natura, pacificamente pubblica, della bacheca Facebook ove le frasi offensive siano pubblicate permette di qualificare il fatto in termini di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen., poiché tale modalità di comunicazione ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, non contestualmente presenti.

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