(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione laddove il Giudice di merito abbia accertato, facendo corretta applicazione dei parametri normativi di cui all'art. 595 c.p., con motivazione logica ed esente da censure, che l'espressione contestata all'imputato – il quale nella veste di avvocato di uno dei coniugi nel giudizio di separazione aveva affermato nei propri scritti che l'altro coniuge poteva contare su entrate non fiscalizzate - non conteneva in sé quella valenza denigratoria, screditante ed inutilmente aggressiva che costituisce il necessario presupposto della tipicità del reato di diffamazione, ossia, quindi, alcun elemento di offensività, essendo la stessa inserita nel contesto difensivo avente natura strettamente tecnica e collegata alla oggettiva situazione finanziaria – non necessariamente rimandante all'illecito dell'evasione fiscale - della persona offesa.