(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo "internet", anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei "post", č possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralitā e precisione di dati quali: il movente; l'argomento trattato nelle frasi pubblicate o il tenore offensivo dei contenuti; il rapporto tra le parti; la provenienza dei messaggi dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del "nickname" dello stesso; l'assenza di denuncia di "furto di identitā" da parte dell'intestatario del "profilo" sul quale vi č stata la pubblicazione dei "post" incriminati.