Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38755 del 14 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'affermazione della responsabilitā per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolaritā dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non č necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".

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