(massima n. 1)
Ai fini dell'affermazione della responsabilitā per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolaritā dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non č necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".