(massima n. 1)
In tema di delitti contro la persona, integra il reato di diffamazione non solo l'offesa alla reputazione di persone fisiche o giuridiche determinate, ma anche quella diretta verso un'aggregazione di individui o di associazioni chiaramente individuabile attraverso i concreti riferimenti di contesto, sociologici e storici operati dall'agente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che le espressioni offensive pronunciate nei confronti del "movimento LGBT" avessero leso l'onore e la reputazione collettiva delle associazioni e degli enti che si riconoscono in esso, agendo sotto la sua egida per dare vita ad un'attivitą politica e sociale di tutela dei soggetti che lo compongono).