(massima n. 1)
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione può configurarsi anche come putativa qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, purché l'errore sia plausibile, ragionevole, non pretestuoso e logicamente apprezzabile. (Conf.: n. 1334 del 1982, Rv. 157432; n. 8556 del 1979, Rv. 143163; n. 1954 del 1968, dep. 1969, Rv. 110453).