(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 595 c.p. è richiesto che la comunicazione delle notizie di contenuto diffamatorio avvenga nei confronti di più persone e che di ciò il reo abbia consapevolezza e volontà. E' vero che il reato di diffamazione può essere integrato anche qualora l'autore comunichi con una sola persona, ma solo nell'ipotesi in cui ciò avvenga con modalità tali che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento, perchè l'espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visioriato da più persone.