(massima n. 1)
Il diritto di critica è riconosciuto come esimente del reato di diffamazione quando l'espressione critica è basata su fatti veritieri e il linguaggio utilizzato, sebbene forte o mordace, è contestualizzato in un dibattito di pubblico interesse. La continenza formale e sostanziale è rispettata se le espressioni non trasmodano in un attacco personale gratuito e se la critica non è strumentalizzata per offendere la dignità del soggetto passivo. Affinché sia riconosciuta l'esimente del diritto di critica in caso di diffamazione, è necessario che il fatto oggetto di critica sia veritiero e che le espressioni utilizzate siano contenute nei limiti della proporzionalità e della pertinenza rispetto al tema in discussione, senza sfociare in offese personali non necessarie al dibattito pubblico. Nell'esercizio del diritto di critica nei confronti di soggetti ricoprenti funzioni pubbliche o di vertice, è ammesso l'uso di espressioni anche aspre e taglienti, purché non finalizzate esclusivamente alla lesione gratuita della reputazione altrui e siano giustificate dalla rilevanza del tema sociale trattato.