(massima n. 1)
In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando la disposizione di cui all'art. 30, comma 5, seconda parte, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.