(massima n. 1)
In tema di infortuni sul lavoro, sussiste la responsabilitą penale dell'ente in relazione al reato presupposto di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 anche nel caso il cui l'autore di reato sia rimasto ignoto, ovvero quando, gli imputati-persone fisiche, siano stati assolti nel separato giudizio, non essendo venuto meno il fatto, o meglio essendo stata provata nel giudizio nei confronti dell'ente la colpa dell'organizzazione che consente l'imputazione all'ente dell'illecito penale.