(massima n. 1)
Deve essere affermata la responsabilitā del soggetto titolare della concessione demaniale unitamente a quella dell'affittuario che ha realizzato la struttura che sia crollata provocando lesioni personali, di varia entitā, alle diverse persone che, al momento del crollo, sostavano sulla stessa. Ciō in quanto la posizione del concessionario č assimilabile a quella del committente di opere in caso di vizi strutturali palesi e rilevabili ictu oculi, irrilevante essendo il momento genetico della costruzione.