(massima n. 1)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi effettuata da un professionista incaricato, dotato delle necessarie competenze e l'adozione delle prescritte misure di prevenzione non escludono la responsabilitą del datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo possa rilevare la sussistenza di rischi ulteriori o l'inadeguatezza delle modalitą di prevenzione di quelli gią correttamente individuati, adoperando l'ordinaria diligenza, sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del datore di lavoro per le lesioni da ustione riportate da un lavoratore, attinto da schizzi di alluminio fuso, mentre eseguiva la "scorificazione" del metallo in fusione indossando guanti in pelle fino al polso, grembiule e pantaloni in cotone, occhiali senza calotta protettiva di viso e capo, nonostante il DVR non prevedesse, per l'esecuzione dell'operazione, l'utilizzo di indumenti "alluminizzati" termoprotettivi).