(massima n. 1)
Nelle societą di capitali, gli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro gravano su tutti i membri del consiglio di amministrazione che, pur in caso di delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, o di delega di gestione ex art. 2381 cod. civ., rispondono dell'evento lesivo che costituisca concretizzazione della totale assenza di procedimentalizzazione dell'attivitą lavorativa, quale espressione di una politica aziendale volta a subordinare al profitto le esigenze della sicurezza.