Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18894 del 19 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità ove sia sorretto da adeguata motivazione che non manifesti evidenti illogicità o contraddittorietà nel percorso attraverso il quale si è giunti alla qualificazione del fatto. Tuttavia, quando vi è stato un accertamento tecnico sulla tipologia e sulle conseguenze delle lesioni, esso non può essere trascurato nella dinamica valutativa ove la rappresentazione - tecnica - di esse si risolva in una sorta di fotografia descrittiva che dà conto in maniera puntuale dell'impatto visivo delle ripercussioni evidenziandone anche i risvolti funzionali sull'estetica del volto. In altri termini la valutazione del perito non sostituisce quella del giudice a cui è demandato il giudizio in questione, che non è di tipo strettamente tecnico involgendo piuttosto il gusto normale e la media sensibilità dell'osservatore comune, ma non per questo la valutazione del perito non può essere considerata nella formazione di quel giudizio che deve pur sempre tendere ad interpretare l'aspetto emozionale e sensitivo oggettivizzandolo nell'uomo medio.

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