(massima n. 1)
Č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost., nella parte in cui č prevista la pena predeterminata dell'ergastolo, in quanto la scelta di politica criminale del legislatore non č irragionevole o arbitraria, rientrando nella sua discrezionalitā la previsione della pena perpetua per l'omicidio del coniuge e il giudizio di grave disvalore della fattispecie astratta.