(massima n. 1)
In tema di premeditazione, il mandato a uccidere affidato dal soggetto apicale di un'associazione mafiosa a taluni affiliati, con delega all'organizzazione del delitto e alla scelta dei tempi e dei modi per la sua esecuzione, ove non sia modificato nel tempo l'ordine impartito, č idoneo a integrare gli elementi costitutivi - cronologico e ideologico - della circostanza aggravante. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, desunta da una catena di deleghe, aventi ad oggetto il mandato a uccidere, incompatibili con l'occasionalitā e l'immediatezza dell'omicidio).