(massima n. 1)
L'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di persona legata all'agente da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente trova applicazione nel caso in cui sussista, in concreto, tra i soggetti una prossimitā affettiva e una duratura comunanza di vita, con legami di reciproca assistenza e protezione o, comunque, una stabile condivisione dell'abitazione, non dovendo necessariamente ricorrere l'ipotesi disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, per il cui accertamento č necessaria la dichiarazione anagrafica prevista dagli artt. 4 e 13 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.