(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 1), cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per l'omicidio del coniuge non divorziato la pena predeterminata dell'ergastolo pur quando sia acquisita la prova della sostanziale cessazione del vincolo coniugale, non essendo irragionevole né arbitraria, ma rientrando in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, la disparità di trattamento rispetto all'omicidio, punito con pena temporanea, che sia commesso in danno dell'altra parte dell'unione civile ovvero in danno di persona legata al colpevole da stabile convivenza o da relazione affettiva, ove le stesse siano cessate.