(massima n. 1)
Il giudice di pace č sempre competente per il delitto di percosse, anche se commesso contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, comma secondo, cod. pen. ovvero contro il convivente, in quanto il riferimento a dette categorie di persone, contenuto nell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, riguarda esclusivamente il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.